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L’OMS detta legge: mozioni parlamentari all’attenzione del Consiglio federale

Mozione 1

Nessun negoziato con l’OMS senza il Parlamento!

Il Consiglio federale è incaricato di sospendere immediatamente tutti i negoziati con l’OMS e di non firmare alcun contratto e/o documento con l’OMS e le sue organizzazioni partner fino a quando non avrà ottenuto il via libera dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. A tal fine, il Consiglio federale garantisce che l’Assemblea federale e l’opinione pubblica saranno informati in modo completo e trasparente sull’andamento di tutti i negoziati con l’OMS.

MOTIVAZIONE:

  1. Secondo l’ultima bozza di revisione del Regolamento sanitario internazionale (RSI) e del nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie, i motivi per legittimare le pandemie sono stati notevolmente ampliati in modo del tutto oscuro (ad es. «nuove sottovarianti influenzali»; «cambiamento climatico», ecc.). Questo lascia la porta aperta all’arbitrarietà.
  2. D’ora in poi, tutte le raccomandazioni dell’OMS (compresi l’obbligo del certificato, l’isolamento e il libretto di vaccinazione) dovrebbero diventare vincolanti ai sensi del diritto internazionale per tutti gli Stati firmatari (revisione degli articoli 1; 13A; 42; 53A; 54bis RSI).
  3. Inoltre, l’OMS può determinare unilateralmente quali informazioni devono essere pubblicate o condivise sui social media (cfr. l’art. 44 rivisto dell’RSI; bozza dell’art. 18 del trattato sulle pandemie). Gli Stati devono impegnarsi a combattere tutte le informazioni divergenti, anche se si dimostrassero accurate.
  4. Nelle revisioni dell’RSI o nel trattato sulle pandemie non è previsto alcun meccanismo efficace di controllo («checks and balances») per il monitoraggio indipendente delle pandemie e delle raccomandazioni dell’OMS. Il cosiddetto comitato di emergenza non è affatto indipendente, essendo istituito dallo stesso direttore generale dell’OMS.
  5. All’OMS viene conferito un potere senza precedenti. I principi fondamentali della Costituzione federale (sovranità; separazione dei poteri; principio di legalità; protezione dall’arbitrio; divieto di censura; formazione imparziale delle opinioni dei cittadini; effettività dei diritti fondamentali; ecc.) possono essere sospesi in qualsiasi momento e per qualsiasi periodo di tempo, senza una valida giustificazione e senza una verifica indipendente.
  6. Questi due trattati dell’OMS costituiscono una revisione totale mascherata della Costituzione federale. La sola negoziazione di questi due trattati mette in pericolo la Costituzione, la democrazia e la sovranità della Svizzera (art. 275 del Codice penale svizzero).

Mozione 2

La Svizzera deve prendere decisioni sulle pandemie e sulle epi-demie con sovranità e senza coercizioni straniere!

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle epidemie in modo tale affinché, in caso di pandemie o di epidemie, la Svizzera possa agire con sovranità e indipendenza e non a causa di tentativi di pressione o valutazioni da parte dell’OMS.

MOTIVAZIONE:

  1. In Svizzera, la situazione particolare motivata dall’epidemia è stata dichiarata per la prima volta il 28 febbraio 2020 sulla base delle disposizioni della legge sulle epidemie (LEp) e abrogata solo più di 2 anni dopo, il 1° aprile 2022.
  2. Anche se i dati della pandemia dell’OMS e della situazione particolare non corrispondono esattamente, non si può escludere un legame tra la pandemia dell’OMS e lo stato di emergenza costituzionale determinato dalla situazione particolare in Svizzera.
  3. In base all’attuale bozza di revisione del Regolamento sanitario internazionale (RSI) e del nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie, i motivi per giustificare le pandemie dell’OMS saranno notevolmente ampliati in modo del tutto oscuro (ad es. «nuove sottovarianti influenzali»; «cambiamento climatico», ecc.). Pertanto, ci troveremo inevitabilmente di fronte a pandemie OMS sempre più lunghe.
  4. In futuro, le raccomandazioni dell’OMS dovrebbero diventare vincolanti ai sensi del diritto internazionale per tutti gli Stati firmatari (art. 1; 13A; 42; 53A; 54bis RSI in combinato disposto con l’art. 18 RSI). È quindi imperativo distinguere chiaramente il legame, ancora oggi saldamente ancorato nel diritto, tra la proclamazione di un’emergenza sanitaria di interesse internazionale con l’OMS da un lato e lo stato di emergenza determinato dalla situazione particolare della Svizzera dall’altro, sia in termini di formulazione che di significato e scopo della disposizione. Altrimenti, la sovranità della Svizzera, le sue competenze costituzionali e le sue norme fondamentali potrebbero essere abrogate o soppresse più spesso e più a lungo da pandemie proclamate arbitrariamente dall’OMS.

Mozione 3

Trasparenza totale nei contratti con i produttori di vaccini!

Il Consiglio federale è incaricato di divulgare immediatamente e in piena trasparenza i contratti stipulati con le aziende produttrici di vaccini durante la pandemia da COVID-19. Non c’è alcun motivo valido per mantenere la segretezza.

MOTIVAZIONE:

  1. I contratti firmati con i produttori dei vaccini COVID-19 e approvati dal Consiglio federale e dall’UFSP contengono significative aree grigie. Questo nonostante il fatto che lo Stato abbia speso centinaia di milioni di denaro dei contribuenti per questi vaccini.
  2. L’Advance Purchase Agreement stipulato il 20 novembre 2020 tra la Commissione europea e Pfizer Inc. è stato pubblicato recentemente nella massima trasparenza. In conformità al punto 1.12 del punto 1 di questo accordo («Special Conditions»), gli Stati membri dell’UE si impegnano a escludere da qualsiasi responsabilità il produttore, i suoi dipendenti e i suoi fornitori in caso di richieste di risarcimento danni, tranne in caso di condotta intenzionale da parte del produttore.
  3. Questa clausola di esclusione della responsabilità si basa sul punto 4 dell’allegato I del «Vaccine Order Form». Esso recita tra l’altro:
  4. «Lo Stato partecipante […] riconosce che la sostanza vaccinale […] è stata sviluppata rapidamente nel contesto di emergenza della pandemia da COVID-19 […]. Lo Stato partecipante riconosce anche che gli effetti e l’efficacia a lungo termine del vaccino sono al momento sconosciuti».
  5. Ciò significa che gli Stati membri dell’UE hanno acquistato consapevolmente e deliberatamente sostanze sperimentali e che il produttore, che li aveva avvertiti della fase sperimentale di sviluppo, è stato in grado di richiedere una totale clausola di esclusione della responsabilità a spese dei contribuenti.
  6. In questo contesto, è essenziale che l’opinione pubblica sappia di quali informazioni disponesse effettivamente il Consiglio federale al momento della firma di ogni contratto di vaccinazione. Si tratta di informazioni di interesse pubblico, per le quali il Consiglio federale deve rendere conto al popolo svizzero.
  7. Per tutti questi motivi, e poiché è sempre più evidente che queste sostanze vaccinali non sono né efficaci né sicure, il Consiglio federale deve immediatamente rivelare e pubblicare in modo completo e in piena trasparenza tutti i contratti di acquisto con i produttori di vaccini.

Advance Purchase Agreement EU-Commission_Pfizer Inc (PDF)

Agreement Pfizer Laboratories – South Africa (PDF)

Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (PDF)

WHO_Agreement or other international instrument on pandemic prevention (PDF)

WHO_Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) (PDF)